La Juventus fa suo il derby della Mole: Torino in vantaggio per due volte, ripreso da 'Madama' con tanto di poker. Pogba in campo nella ripresa.
Dopodiché, e non è un caso, ecco la panchina lunga a fare la differenza. Nella ripresa, è Miranchuk a spaventare con un tiro a giro in ripartenza la retroguardia bianconera. Ma è Vlahovic, incredibilmente da ottima posizione, a centrare la traversa.
Spettacolo nel derby di Torino, vinto 4-2 dalla squadra di Allegri che infila il quarto successo di fila e sale ancora in classifica.
Derby pirotecnico all'Allianz, per i bianconeri quarto successo di fila. I granata si portano per due volte in vantaggio nel primo tempo, ma la squadra di ...
I bianconeri, dopo il passaggio del turno in Europa League, centrano il quarto successo consecutivo e si impongono su un Torino che ha speso tutte le energie per conquistare il bottino pieno. I granata si portano per due volte in vantaggio nel primo tempo, ma la squadra di Allegri ribatte colpo su colpo. Pochi per impensierire i partenopei, di certo sufficienti per guardare con ragionevole tranquillità alla qualificazione in Champions.
I bianconeri e i granata hanno onorato in modo sublime il derby: gli spettatori neutrali si sono divertiti da pazzi.
Per la Juventus sarebbe un acquisto pazzesco in questo momento della stagione, in cui dalla sede è partito il ricorso per riavere i 15 punti di penalizzazione e dallo Stadium è proseguito l’inseguimento a un posto in Europa o comunque a qualcosa di eroico, comunque vada a finire. È sicuramente più facile scriverlo che metterlo in pratica, ma la strada è segnata e la crescita di uno come Fagioli è decisamente incoraggiante. Nel derby di ieri sera si è intravisto che il futuro della Juventus si può costruire con un modello nuovo, mischiando fuoriclasse e giovani provenienti dalla Next Gen, nell’ottica di contenere i costi senza compromettere la competitività. A questo va aggiunto un fattore scontato, ma che è sempre bene sottolineare, perché a un certo punto del secondo tempo, mentre Juric metteva e toglieva Radonjic, dopo essersi giustamente imbestialito per la frivolezza con quale era entrato in un derby; Allegri metteva dentro Chiesa e Pogba, come cantava De Gregori: la differenza salta agli occhi. La Juventus e il Torino hanno onorato in modo sublime la loro partita, mandando in scena uno spettacolo calcistico che, fosse più frequente, renderebbe i diritti tv della Serie A più preziosi e vendibili. È entrato bene, ha fatto scoccare qualche scintilla, ha divertito con qualche numero e ha anche battuto la punizione da cui è nato il quarto gol.
Il difensore si sta ritagliando un ruolo da protagonista con la Next Gen e ammette: "Se la Juve fosse retrocessa per me sarebbe un'occasione"
Matthijs è un ottimo giocatore, quindi non posso certo lamentarmi”. Vedendo Paulo Dybala ho pensato davvero: "Gesù, è davvero molto bravo". Era "solo" un allenamento, ma è stato davvero bello. "Un dirigente della Juventus è volato a casa nostra in Spagna. “Ho iniziato con l'Under 17 e sarei passato all'Under 19 l'anno successivo, in questa stagione. “Prima di tutto l'Italia è ovviamente molto conosciuta per i difensori lì.
La Decisione 30 gennaio 203, n. 63 (testo in calce) della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, che ha comminato alla Juventus una penalizzazione di ...
Va in proposito ricordato che, all’interno del giusto processo, cui si uniforma l’ordinamento sportivo - visto che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, all’articolo 2 comma 2 stabilisce che “il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” - il diritto di difesa costituisce cardine essenziale. [5] La migliore dottrina penale, con notevole efficacia, ha spiegato che la sanzione è “la conseguenza giuridica che deriva dalla violazione del precetto” e “implica la minaccia di una male: la pena. 8/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui alla nota precedente, “In conclusione, quindi, si può affermare che, sebbene l'ordinamento sportivo costituisca un genus a sé rispetto all'ordinamento statale, è frequente il caso in cui si rende necessario richiamare norme e principi di quest'ultimo per colmare lacune normative che la giustizia sportiva può presentare. Si deve dunque ribadire, ancora una volta, come per una corretta interpretazione e applicazione delle norme disciplinari sportive, sia necessario ricorrere ed applicare i principidel diritto penale, a dispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 del Codice della giustizia sportiva del CONI, che vorrebbe che si applicassero i principi e le norme generali del processo civile.” Il commento, di Stefania Cappa e Michele Rossetti, è titolato “Il principio del ‘favore rei’ nella giustizia sportiva”. A giudizio di chi scrive ciò non può essere consentito, soprattutto nella misura in cui dalla violazione di una regola di carattere generale – cioè quella prevista dal citato articolo 4 comma 1 – viene fatta discendere una sanzione molto più severa e imprevedibile rispetto a quella che il deferito, al momento della commissione del presunto illecito, poteva mettere in conto come conseguenza della sua azione, decidendo di violare la regola speciale. Sin dall’esame dell’incolpazione enunciata nell’atto di deferimento, si può ben comprendere che la condotta da cui è scaturita la contestazione di violazione del principio generale di cui all’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva mossa ai deferiti dalla Procura Federale è esattamente quella per cui è contestata la violazione dell’articolo 31 comma 1 del Codice medesimo, che punisce l’illecito amministrativo “in materia gestionale ed economica”. Si tratta perciò di capire se il giudice sportivo, nel giudicare il tesserato, possa assegnare alla condotta – facendo leva sul principio di fairness di cui all’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva - un disvalore deteriore rispetto a quello scelto dal Legislatore sportivo che, nell’individuare la sanzione appropriata per l’integrazione dell’illecito noto come “doping amministrativo”, non ha ritenuto di stabilire per il medesimo la penalizzazione, ma solo l’ammenda con diffida. 45/2022), la Corte Federale ha sottolineato che il rispetto delle predette regole configura “una forma di garanzia per tutte le società calcistiche professionistiche, onerate degli scrupolosi adempimenti patrimoniali, finanziari e contabili ivi previsti e sottoposte ai relativi sistemi di controllo sempre di natura garantista, le cui radici possono rinvenirsi nella riforma FIGC del 1966, avviata in ambito federale con deliberazione del 16 settembre 1966, in virtù dell’importanza economica e sociale che andava progressivamente ad assumere il settore dello sport calcistico” e che lo scopo “di tutto il sistema amministrativo – contabile delle società calcistiche professionistiche (è quello di) garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee”. 58/1998 – tutti atti sopravvenuti rispetto al giudicato sportivo - la Corte Federale d’Appello ha disposto la revocazione della sua precedente decisione, ritenendo che la stessa non avesse “nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte”. Come già detto in apertura di queste brevi riflessioni, la sanzione per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in materia di violazioni gestionali e amministrative, è l’ammenda con diffida. - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti asseritamente posti in essere da quattro soggetti apicali, contestualmente deferiti per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (c.d. Nelle presenti note ci si soffermerà sui capi e i punti della pronuncia in questione che hanno riguardato la sanzione irrogata alla squadra sabauda, con l’obiettivo di condividere con il lettore alcune riflessioni incentrate sulla natura del predetto istituto all’interno dell’ordinamento sportivo, anche in relazione ai principi del giusto processo, di cui il diritto di difesa costituisce prerogativa essenziale[1].
Il club bianconero ha depositato le carte per chiedere l'annullamento della sentenza della Corte federale d'appello del 20 gennaio scorso.
Il ricorso propone inoltre altre motivazioni per chiedere l'annullamento senza rinvio e suggerisce anche di "annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo". In subordine, il club chiede di annullare la decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti, nonché per violazione del diritto di difesa. La Juventus chiede in via principale al Collegio di Garanzia di annullare senza rinvio l'impugnata decisione per l'inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 'fatti nuovi' idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata.
Il brasiliano è il leader dei bianconeri: già tre goal segnati nel 2023 e una sola assenza stagionale. Un pilastro per Massimiliano Allegri.
E quelle sporadiche volte in cui Allegri lo ha lasciato ha riposo, è stato poi costretto a rivedere la sua decisione mandandolo in campo a gara in corso per rimettere ordine in un reparto che era a rischio sbaraglio. L'ultimo nel derby contro il Torino, partita ostica con la Juventus due volte sotto e capace di rimettersi in sesto. La Juventus, che per anni si è appoggiata sul trio Barzagli-Chiellini-Bonucci, ne ha avute in abbondanza.
A renderlo noto è lo stesso Comitato olimpico nazionale. Si chiede di annullare, senza rinvio, la sentenza che ha stabilito, nell'ambito del processo per le ...
La Juve chiede innanzitutto di annullare, senza rinvio, la decisione impugnata per l'inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 'fatti nuovi' idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata. L’atto è stato presentato nella serata di oggi, 28 febbraio, pochi minuti prima che il club scendesse in campo per il [derby della Mole](https://tg24.sky.it/sport/2023/02/28/partite-serie-a-oggi-risultati.html), poi vinto 4-2. [processo per le plusvalenze fittizie](https://tg24.sky.it/sport/2023/01/23/plusvalenze-cosa-sono-juventus.html) e da scontarsi nella stagione in corso.
Il club bianconero ha presentato il suo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e spera di poter avere un verdetto, questa volta, differente.
Il rinvio è dovuto alla possibilità di effettuare “l’esame degli atti depositati ieri, 27 febbraio 2023, da parte della Procura della Repubblica nel contesto del Procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Torino". Il 27 marzo, infatti, il club bianconero si troverà di fronte al Gup Marco Picco: parteciperanno all'udienza gli altri 12 indagati per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio. Serie A
GOL! JUVENTUS-Torino 2-2. Rete di Danilo. Sul calcio d'angolo battuto da Di Maria, Danilo stacca imperiosamente di testa e con l'ausilio del palo insacca la ...
Sul calcio d'angolo battuto da Di Maria, Danilo stacca imperiosamente di testa e con l'ausilio del palo insacca la rete del pareggio. Sul cross pennellato da Chiesa, Bremer gira benissimo il pallone di testa e infila Milinković Savić. Rete di Bremer.