La Decisione 30 gennaio 203, n. 63 (testo in calce) della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, che ha comminato alla Juventus una penalizzazione di ...
Va in proposito ricordato che, all’interno del giusto processo, cui si uniforma l’ordinamento sportivo - visto che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, all’articolo 2 comma 2 stabilisce che “il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” - il diritto di difesa costituisce cardine essenziale. [5] La migliore dottrina penale, con notevole efficacia, ha spiegato che la sanzione è “la conseguenza giuridica che deriva dalla violazione del precetto” e “implica la minaccia di una male: la pena. 8/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui alla nota precedente, “In conclusione, quindi, si può affermare che, sebbene l'ordinamento sportivo costituisca un genus a sé rispetto all'ordinamento statale, è frequente il caso in cui si rende necessario richiamare norme e principi di quest'ultimo per colmare lacune normative che la giustizia sportiva può presentare. Si deve dunque ribadire, ancora una volta, come per una corretta interpretazione e applicazione delle norme disciplinari sportive, sia necessario ricorrere ed applicare i principidel diritto penale, a dispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 del Codice della giustizia sportiva del CONI, che vorrebbe che si applicassero i principi e le norme generali del processo civile.” Il commento, di Stefania Cappa e Michele Rossetti, è titolato “Il principio del ‘favore rei’ nella giustizia sportiva”. A giudizio di chi scrive ciò non può essere consentito, soprattutto nella misura in cui dalla violazione di una regola di carattere generale – cioè quella prevista dal citato articolo 4 comma 1 – viene fatta discendere una sanzione molto più severa e imprevedibile rispetto a quella che il deferito, al momento della commissione del presunto illecito, poteva mettere in conto come conseguenza della sua azione, decidendo di violare la regola speciale. Sin dall’esame dell’incolpazione enunciata nell’atto di deferimento, si può ben comprendere che la condotta da cui è scaturita la contestazione di violazione del principio generale di cui all’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva mossa ai deferiti dalla Procura Federale è esattamente quella per cui è contestata la violazione dell’articolo 31 comma 1 del Codice medesimo, che punisce l’illecito amministrativo “in materia gestionale ed economica”. Si tratta perciò di capire se il giudice sportivo, nel giudicare il tesserato, possa assegnare alla condotta – facendo leva sul principio di fairness di cui all’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva - un disvalore deteriore rispetto a quello scelto dal Legislatore sportivo che, nell’individuare la sanzione appropriata per l’integrazione dell’illecito noto come “doping amministrativo”, non ha ritenuto di stabilire per il medesimo la penalizzazione, ma solo l’ammenda con diffida. 45/2022), la Corte Federale ha sottolineato che il rispetto delle predette regole configura “una forma di garanzia per tutte le società calcistiche professionistiche, onerate degli scrupolosi adempimenti patrimoniali, finanziari e contabili ivi previsti e sottoposte ai relativi sistemi di controllo sempre di natura garantista, le cui radici possono rinvenirsi nella riforma FIGC del 1966, avviata in ambito federale con deliberazione del 16 settembre 1966, in virtù dell’importanza economica e sociale che andava progressivamente ad assumere il settore dello sport calcistico” e che lo scopo “di tutto il sistema amministrativo – contabile delle società calcistiche professionistiche (è quello di) garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee”. 58/1998 – tutti atti sopravvenuti rispetto al giudicato sportivo - la Corte Federale d’Appello ha disposto la revocazione della sua precedente decisione, ritenendo che la stessa non avesse “nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte”. Come già detto in apertura di queste brevi riflessioni, la sanzione per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in materia di violazioni gestionali e amministrative, è l’ammenda con diffida. - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti asseritamente posti in essere da quattro soggetti apicali, contestualmente deferiti per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (c.d. Nelle presenti note ci si soffermerà sui capi e i punti della pronuncia in questione che hanno riguardato la sanzione irrogata alla squadra sabauda, con l’obiettivo di condividere con il lettore alcune riflessioni incentrate sulla natura del predetto istituto all’interno dell’ordinamento sportivo, anche in relazione ai principi del giusto processo, di cui il diritto di difesa costituisce prerogativa essenziale[1].
Il club bianconero ha depositato le carte per chiedere l'annullamento della sentenza della Corte federale d'appello del 20 gennaio scorso.
Il ricorso propone inoltre altre motivazioni per chiedere l'annullamento senza rinvio e suggerisce anche di "annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo". In subordine, il club chiede di annullare la decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti, nonché per violazione del diritto di difesa. La Juventus chiede in via principale al Collegio di Garanzia di annullare senza rinvio l'impugnata decisione per l'inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 'fatti nuovi' idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata.
Il club bianconero ha presentato il suo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e spera di poter avere un verdetto, questa volta, differente.
Il rinvio è dovuto alla possibilità di effettuare “l’esame degli atti depositati ieri, 27 febbraio 2023, da parte della Procura della Repubblica nel contesto del Procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Torino". Il 27 marzo, infatti, il club bianconero si troverà di fronte al Gup Marco Picco: parteciperanno all'udienza gli altri 12 indagati per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio. Serie A
La Juventus ha depositato nella serata di oggi il ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti alla squadra...
Nel frattempo si avvicina anche il giorno della udienza dal Gup per l'Inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino sui bilanci della Juventus dal 2018 al 2021. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo". La Juventus ha dunque iniziato il primo atto dovuto della sua difesa per cercare di riprendersi quei punti che anche lo stesso Allegri, come annunciato più volte in conferenza stampa, spera di riportarsi a casa. Nel testo completo della Juventus a proposito della penalizzazione si specifica come sia fondamentale "annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l’art. FIGC, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ”fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata". L'obiettivo della società bianconera è quello chiaramente di arrivare all'annullamento del verdetto firmato dalla Corte federale d’appello che ha punito il club juventino con una penalizzazione importante che ha fortemente destabilizzato gli equilibri della squadra di Allegri che si è ritrovata da un giorno all'altro nelle zone basse della classifica di Serie A.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ...
- in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, rilevante come scriminante o almeno attenuante, ai sensi degli artt. - in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. - inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. In via istruttoria, chiede che il Collegio di Garanzia voglia acquisire, ai sensi dell’art. - con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, nonché dell’art. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dell’art. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. - in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l’art. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n.
Nonostante il momento difficile di Toloi e compagni, i risultati delle altre squadre lasciano aperte tutte le possibilità per la Dea.
La sensazione è che in questo momento si giochi un mini-torneo tra Lazio (45 punti), Roma (44 punti) e Atalanta (41 punti), che sono rispettivamente quarta, quinta e sesta in graduatoria. La settimana successiva, 11 marzo, c'è Bologna-Lazio e quella dopo ancora la Dea giocherà in anticipo con l'Empoli (17 marzo) mentre la domenica c'è il derby di Roma. Hanno vinto Juventus (4-2 al Torino) e Lazio (1-0 alla Sampdoria).
La Juventus ha presentato il ricorso contro la penalizzazione di quindici punti, inflittagli dalla Corte d'Appello della Federcalcio in merito al caso delle ...
- in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, rilevante come scriminante o almeno attenuante, ai sensi degli artt. - in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. - inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. In via istruttoria, chiede che il Collegio di Garanzia voglia acquisire, ai sensi dell’art. - con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, nonché dell’art. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dell’art. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. - in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l’art. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n.
I giudizi sui protagonisti del derby della Mole vinto 4-2 dalla squadra di Allegri: i voti dei bianconeri e dei granata.
La Juventus è pronta a presentare il ricorso contro la penalizzazione di quindici punti, inflittagli dalla Corte d'Appello della Federcalcio in merito al caso delle plusvalenze fittizie. L'ultimo termine utile è quello di domani, primo marzo, per la presentazione di tutta la documentazione. Sarà anche il giorno in cui la Juventus presenterà il ricorso contro la penalizzazione di quindici punti in classifica, chiedendone la restituzione totale.