Autocarri e autovetture: ecco le modalità con cui il Fisco considera applicabili le agevolazioni fiscali. Attenzione anche al principio di inerenza.
231/E) ha chiarito che ai fini della verifica della sussistenza del requisito della strumentalità dei beni d’impresa, non rilevano le concrete modalità con le quali è organizzata la propria attività. i veicoli così individuati, ai fini delle imposte sui redditi, in particolare, saranno assoggettati al regime di deducibilità limitata previsto dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. Il Legislatore, al fine di contrastare l’abuso delle disposizioni tributarie nel settore dei veicoli, ha previsto che vadano assoggettati al regime fiscale proprio degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone “…i veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone” ai sensi del co. Su tale presupposto è giunta a concludere che le autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti non rientrano nell’ipotesi di strumentalità esclusiva (di cui all’art.164 c.1 lett.a) n.1). Gli autocarri che non presentano i requisiti richiesti, pertanto, devono sottostare alle limitazioni previste per le autovetture, come ribadito dalla circolare n. i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata:
Dal 30 agosto 2022, per le PMI e, limitatamente all'operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le small mid caps, è possibile presentare le...
Con riferimento alle operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%; Per le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%; - al 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad irientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione. Se l’impresa è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale; Tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. - al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate.